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Orchestra della Toscana

Fondazione Orchestra Regionale Toscana

Statuto


"Art. 1 Denominazione, sede
Per iniziativa della Regione Toscana, del Comune e della Provincia di Firenze è costituita la Fondazione "Orchestra Regionale Toscana".
Possono aderire alla Fondazione, acquisendo anch'essi a tutti gli effetti la qualifica di enti fondatori, le Province e i Comuni della Toscana, direttamente o attraverso le istituzioni teatrali e musicali a cui essi partecipano.
Gli enti fondatori si obbligano a conferire la loro quota di partecipazione al fondo di dotazione patrimoniale e a versare il contributo ordinario annuale.
La Fondazione ha sede in Firenze.
Art. 2 Scopo
La Fondazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Toscana.
In particolare, per raggiungere questo scopo, la Fondazione:
  • gestisce un'orchestra stabile professionale per realizzare con continuità programmi di produzione e di distribuzione musicale in Toscana;
  • collabora con le istituzioni musicali e teatrali pubbliche e private e con le amministrazioni locali della Toscana anche allo scopo di realizzare specifici programmi di coproduzione di rilevante livello artistico che interessano più sedi in Regione, nonché realizzare scambi e collaborazioni con analoghe istituzioni italiane e straniere;
  • assume iniziative per favorire il coordinamento delle attività musicali in Toscana in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, anche mediante la costituzione e la partecipazione ad enti e società pubbliche e private aventi relazione con l'oggetto sociale, con particolare attenzione all'utilizzo dei mezzi di diffusione di massa quali radio e televisione;
  • gestisce l'attività spettacolistica svolta all'interno del Teatro Verdi di Firenze, sia in proprio che organizzata da terzi, nonché l'attività di ritrovo e di ristorazione, di commercio e servizi per il pubblico aventi per oggetto la promozione e la valorizzazione del Teatro e del patrimonio della Fondazione;
  • attività di formazione nei settori d'interesse della Fondazione;
  • allestire centri di documentazione e banche dati inerenti le proprie finalità;
  • produrre materiale didattico, promuovere e finanziare borse di studio ed assegni per valorizzare la cultura musicale.
La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e negozi e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti, compresa l'acquisizione di immobili per la sua sede, gli uffici ed i servizi.
La Fondazione non ha scopi di lucro.
Art. 3 Patrimonio, esercizio finanziario
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
  • dal fondo di dotazione formato dai conferimenti in denaro e di beni mobili ed immobili effettuati dai soci fondatori;
  • di beni mobili o immobili acquistati dalla Fondazione con proprie disponibilità;
  • da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità di terzi al fine di incrementarne l'attività;
  • dai contributi espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati nel potenziamento delle attività della Fondazione o nell'acquisto di beni strumentali per l'incremento e il miglioramento delle sue attività.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'esercizio ha durata annuale, inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Art. 4 Proventi
Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione utilizzerà:
a. i redditi derivanti dal suo patrimonio;
b. i contributi ordinari annuali erogati dagli enti che vi aderiscono;
c. i contributi dello Stato;
d. i contributi e i finanziamenti che le perverranno da enti pubblici e privati;
e. i proventi di gestione.
I contributi ordinari annuali di cui al punto b., ed i corrispettivi da richiedere per i concerti e le altre attività dell'orchestra vengono decisi dal Consiglio di amministrazione con l'approvazione del bilancio di previsione annuale.
Art. 5 Organi
Gli organi della Fondazione sono:
a. il Presidente;
b. il Consiglio d'amministrazione;
c. il Comitato esecutivo;
d. il Collegio dei Sindaci revisori.
Art. 6 Consiglio d'amministrazione
Il Consiglio d'amministrazione è costituito dai consiglieri nominati dagli enti fondatori e dura in carica cinque anni nel caso di scadenza del suo mandato resta peraltro in carica in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo Consiglio.
La Regione Toscana nomina cinque consiglieri. Il Comune di Firenze ne nomina due, tutti gli altri fondatori nominano un consigliere ciascuno.
Il Consiglio d'amministrazione diviene operante con la nomina di almeno i tre quarti dei consiglieri ed avvia il proprio mandato con la prima seduta del consiglio.
I consiglieri nominati dagli enti fondatori di cui al secondo comma dell'art. 1 entreranno automaticamente a far parte del Consiglio d'amministrazione già in carica a quel momento.
Nel caso di cessazione di un Consigliere dalla carica, la nomina del suo successore spetterà allo stesso ente che lo aveva nominato.
Art. 7 Competenze del Consiglio d'amministrazione
Sono di competenza del Consiglio d'amministrazione:
a. la nomina del Comitato esecutivo;
b. la nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione da effettuarsi tra i membri del Comitato esecutivo;
c. la nomina dei membri del Collegio dei Sindaci revisori e del presidente, e la determinazione del relativo compenso;
d. l'accettazione di nuove adesioni alla Fondazione e la determinazione della congruità della quota di partecipazione al fondo di dotazione patrimoniale;
e. l'approvazione del bilancio di previsione, corredato dai documenti, predisposto dal Comitato esecutivo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
f. l'approvazione del bilancio consuntivo annuale da effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo;
g. l'approvazione del regolamento e della pianta organica del personale;
h. l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e l'alienazione di beni immobili, nel rispetto delle norme civilistiche;
i. l'approvazione di eventuali variazioni dello statuto della Fondazione che, ove modifichino la composizione degli organi della Fondazione e le competenze per la loro nomina, sono preventivamente soggette al consenso degli enti fondatori.
Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica. In seconda convocazione la deliberazione è valida se sono presenti e votanti almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei membri del Consiglio d'amministrazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 8 Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo è composto da: sette membri nominati dal Consiglio di amministrazione.
Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in carica.
I componenti del Comitato esecutivo che per due volte consecutive non partecipino alle riunioni del Comitato stesso, potranno venire dichiarati decaduti dalla carica con delibera del Comitato stesso; il Consiglio d'amministrazione dovrà subito essere investito della nomina del nuovo componente del Comitato esecutivo che potrà essere scelto fra uno qualsiasi degli altri componenti del Consiglio d'amministrazione.
Il Comitato esecutivo dura in carica cinque anni: nel caso di scadenza del suo mandato il Comitato esecutivo resta per altro in carica in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo Comitato esecutivo.
Art. 9 Competenze del Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che lo Statuto non attribuisce al Consiglio di amministrazione.
In particolare:
a. predispone entro il 31 ottobre di ogni anno la proposta di bilancio di previsione relativo all'esercizio dell'anno successivo, corredato dai seguenti documenti: la relazione annuale sull'attività; il programma artistico; il piano tecnico-finanziario che determina le quote annuali dei contributi degli enti che partecipano alla Fondazione ed il programma dell'attività della Fondazione;
b. predispone entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'amministrazione;
c. delibera l'eventuale conferimento dei poteri di firma per progetti specifici al Direttore generale;
d. nomina il Direttore artistico o una Commissione artistica composta da non più di tre membri scelti fra le persone dotate di elevata competenza e professionalità e gli eventuali consulenti artistici, approvando i regolamenti relativi;
e. delibera in merito alle assunzioni e agli eventuali incarichi professionali;
f. provvede agli atti di attuazione del programma, deliberando le spese nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione per le singole voci;
g. delibera, eventuali variazioni del bilancio di previsione da una ad altra voce, nonché l'accrescimento o la diminuzione dei singoli stanziamenti in caso di sopravvenienze attive o passive.
La proposta di bilancio di previsione, accompagnato dalla relativa relazione annuale, dal piano tecnico-finanziario e dal programma d'attività dovranno essere inviati entro cinque giorni dalla loro approvazione agli enti fondatori, che potranno presentare le loro osservazioni nei trenta giorni successivi.
Art. 10 Presidente e Vice Presidente
Il Presidente della Fondazione ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convocano e presiedono le riunioni del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo.
Per i terzi, la firma da parte del Vice Presidente fa fede dell'assenza od impedimento del Presidente.
Su conforme parere del Comitato esecutivo, il Presidente può delegare i suoi compiti, per determinate categorie di atti, a singoli componenti del Comitato esecutivo.
Art. 11 Convocazioni
La convocazione del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo da parte del Presidente o del Vice Presidente della Fondazione avviene sulla base di ordini del giorno che devono venire comunicati assieme alla convocazione a tutti i componenti dei rispettivi organi con un preavviso non inferiore a 10 giorni per il Consiglio e a 3 giorni per il Comitato esecutivo.
Il Presidente o il Vice Presidente della Fondazione sono obbligati a convocare subito i suddetti organi qualora ne ricevano richiesta scritta da almeno un terzo dei loro componenti per deliberare sugli argomenti indicati nella suddetta richiesta, purchè rientrante nella competenza dei rispettivi organi.
La convocazione del Consiglio d'amministrazione potrà prevedere il giorno e la data sia della prima che della seconda convocazione: la seconda convocazione potrà essere prevista nello stesso giorno della prima ma ad almeno un'ora di distanza da questa.
Art. 12 Direzione generale
Il Direttore generale predispone i bilanci di previsione e consuntivo per sottoporli al Comitato esecutivo, vigila sull'andamento economico e finanziario, cura l'organizzazione generale della Fondazione sia riguardo la gestione dei rapporti interni che esterni, pianifica il calendario di lavoro dell'orchestra di concerto con la direzione artistica, nonché quello di utilizzo del teatro. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato esecutivo e del Consiglio d'amministrazione.
Art. 13 Direzione artistica
Il Direttore artistico o la Commissione artistica predispone i programmi d'attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione degli organi della Fondazione e cura la loro esecuzione dopo che sono stati approvati.
E' responsabile dell'attività dell'Orchestra e dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle iniziative organizzate dalla Fondazione nel rispetto del budget annuo assegnato.
Il Direttore artistico e la Commissione artistica, quest'ultima anche eventualmente a mezzo di un solo suo componente di volta in volta da essa designato, partecipa alle riunioni del Comitato esecutivo ogni qualvolta ne sia richiesta, nonché - con tutti i suoi componenti - a quelle del Consiglio d'amministrazione, per esprimere pareri di sua competenza.
Art. 14 Collegio dei Sindaci revisori
Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da cinque componenti:
a. tre designati dalla Regione Toscana, dei quali due effettivi e uno supplente;
b. due designati dal Consiglio d'amministrazione, dei quali uno effettivo e uno supplente.
Il Consiglio d'amministrazione nomina il Presidente del Collegio fra i sindaci effettivi prescelti. Il Presidente deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Il Collegio dei Sindaci revisori dura in carica cinque anni.
I Sindaci revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo.
Il Collegio dei Sindaci revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.
Art. 15 Norma finale
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di persone giuridiche private."